
È all’esame dell’Aula della Camera dei deputati il disegno di legge C. 3083 di conversione del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, recante “Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile”. Sul testo il Governo ha preannunciato la questione di fiducia; la conversione deve arrivare entro il 6 ottobre 2026.
È un provvedimento omnibus, esaminato dalle Commissioni riunite Bilancio e Ambiente, che interviene anche su alcuni aspetti della riforma del merito approvata a giugno. Qui di seguito, in via sintetica, i punti principali per chi lavora nella pubblica amministrazione. Si ricorda che il testo non è ancora stato approvato in via definitiva: le misure descritte, comprese quelle introdotte in commissione, diventeranno efficaci solo con la conversione in legge e restano quindi suscettibili di modifiche.
Ferie non godute
Cade il divieto assoluto di monetizzazione introdotto nel 2012: l’indennità sostitutiva torna possibile, ma solo alla cessazione del rapporto di lavoro.
Le ferie si perdono solo se il dipendente, formalmente invitato e informato delle conseguenze, sceglie di non fruirne. L’onere della prova è a carico dell’amministrazione, in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (causa C-218/22). La nuova disciplina vale per le ferie maturate dopo la legge di conversione.
Dirigenza e riforma del merito
Il nuovo accesso alla prima fascia previsto dalla legge n. 119/2026 si applicherà solo agli incarichi conferiti dopo l’adozione del regolamento attuativo, per il quale non è fissato un termine.
Chi a quella data è già titolare di un incarico dirigenziale generale conserva le precedenti regole di transito. In commissione la salvaguardia è stata estesa anche ad alcuni dirigenti di seconda fascia con incarichi di vertice.
Le economie derivanti da minori retribuzioni di risultato dei dirigenti sono destinate alla loro formazione.
Personale ed enti locali
Prorogata al 31 dicembre 2026 la possibilità, per alcune amministrazioni, di inquadrare in ruolo il personale in comando con almeno dodici mesi di servizio e valutazione pienamente favorevole.
Nei concorsi non dirigenziali banditi entro il 2027 si potrà riservare fino al 20% dei posti a chi ha almeno tre anni di lavoro flessibile negli ultimi cinque, nello stesso profilo e presso la stessa amministrazione.
Le amministrazioni potranno avvalersi, tramite convenzione, di Cassa depositi e prestiti per rafforzare la capacità amministrativa e accelerare gli investimenti.
Per gli enti territoriali nel regime della sostenibilità finanziaria non si applicano più i tetti alla spesa di personale della legge n. 296/2006.
Cosa succede ora
Dopo il voto della Camera il testo passerà al Senato per la seconda lettura. Per le amministrazioni la fase decisiva sarà quella attuativa, a partire dal regolamento sulla dirigenza previsto dalla legge n. 119/2026.
Il testo del provvedimento, i dossier e i resoconti dell’esame in commissione sono consultabili sulla scheda ufficiale della Camera dei deputati – C. 3083.