
Nel cuore della democrazia parlamentare si colloca il procedimento legislativo, cioè l’insieme delle fasi attraverso le quali una proposta diventa legge dello Stato. Questo processo è disciplinato dalla Costituzione della Repubblica Italiana (in particolare dagli articoli 70-74) e dai Regolamenti interni delle Camere. Qui vedremo, in particolare, quello della Camera dei Deputati.
Il procedimento legislativo ordinario: struttura e fasi
L’articolo 70 Cost. stabilisce che “La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere”. Si tratta dunque di un procedimento bicamerale perfetto, in cui Senato e Camera dei deputati devono approvare un testo identico affinché questo diventi legge.
Le fasi principali:
1) Iniziativa legislativa
È il momento in cui viene presentata una proposta di legge (pdl), detta anche disegno di legge (ddl) se proviene dal Governo. L’iniziativa (art. 71 Cost) spetta a:
- Governo;
- Ciascun parlamentare;
- Popolo (50.000 elettori);
- Consigli regionali;
- Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL).
2) Esame in Commissione
Il testo viene assegnato a una delle Commissioni permanenti, che svolge l’istruttoria legislativa. La sede tipica è quella referente, in cui la Commissione esamina e modifica il testo prima che venga discusso in Aula. 📜 Regolamento Camera: artt. 72 – 81
3) Discussione e approvazione in Assemblea
Il testo approvato dalla Commissione viene discusso e votato in Aula. La votazione può essere:
- per appello nominale;
- elettronica;
- a scrutinio segreto (in casi previsti dal regolamento).
4) Passaggio all’altra Camera
Una volta approvato da una Camera, il testo passa all’altra. Se quest’ultima apporta modifiche, il testo deve tornare alla prima, e così via fino all’approvazione conforme.
5) Promulgazione e pubblicazione
Dopo l’approvazione, la legge viene trasmessa al Presidente della Repubblica che la promulga entro un mese (art. 73 Cost.). La legge viene poi pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore dopo 15 giorni (vacatio legis), salvo indicazioni diverse.
Le varianti procedimentali: semplificazioni e particolarità
La Costituzione e i regolamenti parlamentari prevedono varianti al procedimento ordinario, per esigenze di efficienza o per la particolare natura delle materie trattate.
a) Sede redigente
La procedura in sede redigente comporta il deferimento alla Commissione competente della formulazione degli articoli di un progetto di legge, mentre all’Assemblea restano riservate la votazione, senza discussione e senza emendamenti, dei singoli articoli e la votazione finale, con eventuali dichiarazioni di voto. 📜 Regolamento Camera: art. 96
b) Sede legislativa (o deliberante)
La Commissione approva direttamente il testo senza passaggio in Aula, esercitando una funzione legislativa delegata. È prevista solo per materie non costituzionalmente riservate all’Assemblea.📜 Regolamento Camera: artt. 92 – 95
c) Sede consultiva
Se il Presidente della Camera ritenga utile acquisire il parere di una Commissione su un progetto di legge assegnato ad altra Commissione, può richiederlo prima che si deliberi sul progetto. La Commissione competente può, previo assenso del Presidente della Camera, chiedere il parere di altra Commissione.📜 Regolamento Camera: art. 73
d) Procedimento d’urgenza
Ogni disegno di legge può essere iscritto con procedura d’urgenza per motivi particolari, accelerando i tempi delle discussioni e delle votazioni.📜 Regolamento Camera: art. 69
e) Leggi costituzionali e di revisione
Per queste è previsto un procedimento aggravato (art. 138 Cost.) con doppia approvazione a distanza di almeno tre mesi e possibilità di referendum confermativo se non si raggiunge la maggioranza dei 2/3.
Considerazioni conclusive
Il procedimento legislativo è un meccanismo complesso ma fondamentale per la garanzia del principio democratico. Il sistema bicamerale, spesso criticato per la sua lentezza, trova il suo fondamento nella volontà di assicurare un controllo reciproco e una maggiore ponderazione nelle scelte legislative.
