
Il 22 e 23 marzo 2026 gli italiani sono stati chiamati a esprimersi sulla legge costituzionale nota come “Riforma Meloni-Nordio”, che interveniva sull’ordinamento giurisdizionale introducendo la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e requirenti, lo sdoppiamento del Consiglio superiore della magistratura e l’istituzione di un’Alta Corte disciplinare. Il risultato è stato netto: il No ha raggiunto il 53,74% contro il 46,26% del Sì, con un’affluenza del 58,9%, superiore alle due precedenti tornate elettorali nazionali: i referendum abrogativi del 2025 (29,8%) e le elezioni europee del 2024 (49,7%). La Costituzione, quindi, non cambierà. Ma come funziona esattamente questo strumento? Cosa lo distingue dagli altri tipi di referendum? E che posto occupa nel sistema italiano di democrazia diretta?
L’articolo 138 della Costituzione: il cuore della procedura
Il referendum confermativo, detto anche costituzionale, trova il proprio fondamento nell’articolo 138 della Costituzione, che disciplina il procedimento di revisione costituzionale. Il meccanismo prevede due fasi. Nella prima, la legge di revisione deve essere approvata da entrambe le Camere in due successive deliberazioni, con un intervallo di almeno tre mesi tra la prima e la seconda approvazione; in quest’ultima è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.
Se però in questa seconda votazione la legge non raggiunge la maggioranza dei due terzi, scatta la possibilità del referendum. Entro tre mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, possono richiederlo: un quinto dei membri di una Camera, cinque Consigli regionali, oppure cinquecentomila elettori. Nel caso del 2026, la legge era stata approvata in via definitiva dal Senato il 30 ottobre 2025 e pubblicata lo stesso giorno, ma non aveva raggiunto la maggioranza dei due terzi in ciascuna Camera.
Nessun quorum: una caratteristica decisiva
Una delle peculiarità più importanti del referendum confermativo è l’assenza del quorum di validità. A differenza del referendum abrogativo (art. 75 Cost.), che richiede la partecipazione di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, quello confermativo è valido qualunque sia il numero dei votanti. Vince la maggioranza semplice dei voti validi.
Questa scelta del costituente non è casuale. Il referendum confermativo è uno strumento di controllo sulle modifiche alla Carta fondamentale, non un meccanismo di iniziativa popolare: il suo scopo è permettere ai cittadini di pronunciarsi su una riforma già approvata dal Parlamento ma priva di larghissimo consenso. Non è quindi necessario che partecipi la maggioranza degli elettori.
Come si indice e come si vota
Una volta depositata la richiesta, la Corte di Cassazione ne verifica la regolarità. Il Presidente della Repubblica fissa poi la data della consultazione con decreto, su delibera del Consiglio dei Ministri. Nel caso del 2026, il Consiglio dei Ministri aveva fissato la data il 12 gennaio e il decreto era stato firmato dal Presidente Mattarella due giorni dopo. Il quesito è formulato in modo sintetico, secondo la prassi consolidata a partire dal primo referendum costituzionale del 2001. Gli elettori rispondono sì (approvando la riforma) o no (respingendola): in caso di vittoria del no, la legge non entra in vigore.
Il referendum confermativo nel sistema della democrazia diretta
Il referendum confermativo si colloca in un sistema più ampio di strumenti con cui i cittadini partecipano direttamente alle decisioni pubbliche.
Il referendum abrogativo (art. 75 Cost.) è il più noto: permette di abrogare una legge ordinaria già in vigore su iniziativa di cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Richiede il quorum del 50% più uno e non può riguardare leggi tributarie, di bilancio, di amnistia e indulto, né trattati internazionali.
Il referendum consultivo non è previsto esplicitamente dalla Costituzione a livello nazionale, ma può essere indetto per acquisire l’orientamento dei cittadini su questioni di interesse generale, senza valore vincolante.
Il referendum propositivo e di indirizzo, introdotto con la legge costituzionale n. 1 del 2020 che ha modificato l’art. 71 Cost., prevede la possibilità per cinquecentomila elettori di proporre direttamente una legge ordinaria, secondo modalità da definire con legge ordinaria non ancora approvata in via definitiva.
I precedenti storici
Quello del 2026 è stato il quinto referendum costituzionale nella storia della Repubblica italiana, e il secondo — dopo quello del 2006 sulla devolution — a bocciare una riforma approvata dal Parlamento. Gli altri tre si erano conclusi con la vittoria del sì: il referendum del 2001 sulla riforma del Titolo V, quello del 2020 sulla riduzione del numero dei parlamentari e quello del 2003 su alcune modifiche sempre al Titolo V. Il referendum del 2016, promosso dal governo Renzi sul superamento del bicameralismo paritario, si era invece chiuso con una netta vittoria del no (59,1%) e un’affluenza del 65,5%, la più alta mai registrata in una consultazione costituzionale italiana.
Uno strumento di garanzia, non di veto
Il referendum confermativo non è pensato per bloccare l’azione riformatrice del Parlamento, né per favorire lo status quo rispetto al cambiamento. È uno strumento neutro: può confermare o respingere una riforma, a seconda di come si esprime il corpo elettorale. Il voto del 22-23 marzo 2026 ne ha dimostrato l’operatività, con una partecipazione che non si registrava da anni: la prova che, su temi percepiti come rilevanti, i cittadini continuano a esercitare attivamente i diritti che la Costituzione mette loro a disposizione.
Per approfondire:
Testo dell’art. 138 della Costituzione: senato.it
Risultati ufficiali su Eligendo: elezioni.interno.gov.it
Ministero dell’Interno, pagina dedicata: interno.gov.it