
La Camera ha approvato ieri in prima lettura (147 sì, 90 no) il ddl A.C. 2511 sul “merito” nella Pubblica Amministrazione, proposto dal ministro Paolo Zangrillo. Un doppio canale di accesso alla dirigenza: concorsi tradizionali per la maggioranza dei posti e un percorso interno di sviluppo di carriera per il 30% delle posizioni di seconda fascia, con selezioni rigorose e almeno 4 anni di “prova sul campo” prima dell’inserimento nei ruoli.
Cosa prevede il ddl sulla dirigenza
Il disegno di legge A.C. 2511 sullo sviluppo della carriera dirigenziale e sulla valutazione della performance ha un duplice obiettivo: ridefinire l’accesso alla dirigenza e rendere più selettivi i sistemi premiali nella PA. Approfondiamo qui l’accesso alla dirigenza.
Per la seconda fascia dirigenziale, fino al 30% dei posti potrà essere coperto tramite sviluppo di carriera dei funzionari interni, mentre il restante 70% continuerà a passare dai canali concorsuali classici (SNA e concorsi banditi dalle amministrazioni).
Per la prima fascia, il testo prevede che il 50% dei posti sia coperto tramite sviluppo di carriera dalla seconda fascia (dopo almeno cinque anni di servizio nel ruolo), e il restante 50% tramite concorso. In questo modo si supera il vecchio schema centrato sugli incarichi di direzione generale come prerequisito principale, rafforzando l’idea di una progressione strutturata tra aree funzionali, dirigenza non generale e dirigenza generale. Sparisce quindi la riserva fino al 15% dei posti per incarichi ex art. 19 c. 6 del TUPI, riducendo gli “innesti fiduciari”.
Come funzionerà il canale interno del 30%
Il nuovo canale interno è aperto ai funzionari con almeno cinque anni di servizio a tempo indeterminato nell’area dei funzionari o, in alternativa, ai dipendenti dell’area dell’“elevata qualificazione” con almeno due anni di anzianità. L’accesso non è automatico: passa per una selezione comparativa interna, che attribuisce un incarico dirigenziale a tempo determinato come vera e propria “prova sul campo”.
La selezione è affidata a commissioni di sette membri, di cui quattro dirigenti interni e tre esterni, con presidente esterno ed esperti di valutazione del personale pescati da un apposito Albo nazionale presso il Dipartimento della Funzione pubblica. Per ridurre il rischio di condizionamenti, i componenti sono estratti a sorte e non possono sedere in due commissioni consecutive, mentre per i candidati vengono valutati titoli, giudizi ricevuti negli ultimi anni, relazione del dirigente responsabile, colloquio e due prove (una scritta e una orale).
La “prova sul campo” e l’ingresso nei ruoli
Chi supera la selezione ottiene un incarico dirigenziale a tempo determinato fino a tre anni, rinnovabile una sola volta. Il rinnovo è subordinato a una prima valutazione positiva, e diventa condizione necessaria per poter accedere alla fase decisiva di conferma in ruolo.
L’inserimento stabile nei ruoli dirigenziali arriva solo dopo almeno quattro anni complessivi di sperimentazione, con una nuova valutazione affidata a una diversa commissione, anch’essa composta da interni ed esterni. Solo il giudizio positivo di questa seconda commissione consente la stabilizzazione nel ruolo, mentre in caso contrario il funzionario torna alla qualifica di provenienza, senza consolidare la posizione dirigenziale.
Stop ai “dirigenti senza merito” e fine della corsia ex art. 19 c. 6
Con la riforma viene meno la riserva fino al 15% dei posti dirigenziali per i titolari di incarichi conferiti ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del Testo unico sul pubblico impiego, cioè gli incarichi “fiduciari” e temporanei. A livello organizzativo, l’obiettivo è rafforzare un percorso interno strutturato, ancorato a selezioni documentate e valutazioni pluriennali. Questo canale dovrebbe motivare la platea dei funzionari a puntare ancor più su risultati e responsabilità sul campo, e non solo sulla preparazione teorica richiesta dai concorsi.
Per approfondire, le risorse disponibili sul sito della Camera dei deputati:
Lavori preparatori e Dossier Camera
