
Ogni anno, entro il 30 aprile, l’Organismo Indipendente di Valutazione di ciascuna PA è tenuto a redigere la Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni. L’adempimento è previsto dall’art. 14, comma 4, lettera a), del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. Con questa relazione l’OIV riferisce sull’anno concluso, analizzando se e come il ciclo della performance si è effettivamente svolto: dalla programmazione degli obiettivi nella sottosezione performance del PIAO, al monitoraggio in corso d’anno, fino alla misurazione dei risultati. Il documento si inserisce tra due scadenze chiave: l’adozione del PIAO entro il 31 gennaio e la Relazione sulla performance che l’amministrazione dovrà adottare e far validare entro il 30 giugno.
Cos’è e cosa contiene
Si tratta del documento nel quale l’OIV riferisce sul funzionamento effettivo del ciclo della performance, mettendone in luce criticità e punti di forza, al fine di presentare proposte per svilupparlo e integrarlo ulteriormente. In concreto, la delibera ANAC n. 23/2013 individua i principali ambiti di analisi: la performance organizzativa (qualità del processo di definizione e assegnazione degli obiettivi, adeguatezza degli indicatori, affidabilità della misurazione); la performance individuale (correttezza del processo valutativo, collegamento con la premialità); il processo di attuazione del ciclo (rispetto delle fasi e dei tempi); l’infrastruttura di supporto (adeguatezza della struttura tecnica permanente e degli strumenti di rilevazione); i sistemi informativi a supporto del programma triennale per la trasparenza e l’integrità; la gestione degli standard di qualità dei servizi.
Non è un documento redatto dall’amministrazione su sé stessa, ma da un organismo che opera in posizione di autonomia rispetto alla struttura che vigila. Questa indipendenza è il presupposto che conferisce alla relazione il suo valore. Il compito dell’OIV è quello di assicurare in tutte le fasi del ciclo il proprio supporto metodologico, segnalando all’amministrazione le eventuali criticità riscontrate e i suggerimenti utili per il miglioramento del sistema.
Gli obblighi di pubblicazione e trasmissione
La relazione deve essere redatta e trasmessa all’organo di indirizzo politico-amministrativo entro il 30 aprile. Contestualmente deve essere pubblicata sul sito istituzionale dell’ente in ‘Amministrazione trasparente’, sottosezione ‘Controlli e rilievi sull’amministrazione’, e caricata sul portale della performance per l’invio al Dipartimento della Funzione Pubblica. I riferimenti metodologici per la redazione sono la delibera CiVIT/ANAC n. 4/2012 e la delibera n. 23/2013, integrate dalle successive linee guida del Dipartimento della Funzione Pubblica sul sistema di misurazione e valutazione della performance (linee guida n. 1/2017 e n. 2/2017).
Perché questo documento conta
La relazione di aprile non è un adempimento da spuntare: è il punto di partenza per il ciclo successivo. Le eventuali raccomandazioni formulate dall’OIV dovrebbero tradursi in aggiustamenti concreti già in fase di predisposizione della sottosezione performance del PIAO dell’anno seguente. Quando questo collegamento funziona, il ciclo della performance smette di essere un esercizio formale e diventa uno strumento reale di miglioramento organizzativo.