
Il ddl merito ha completato il suo percorso parlamentare. Nella seduta del 30 giugno 2026 l’assemblea del Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge A.S. 1778, recante “disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni”. Il via libera è arrivato con 86 voti favorevoli e 59 contrari, senza astensioni, dopo che la Camera dei deputati aveva già approvato il testo il 28 gennaio 2026. Si tratta di un disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, presentato dal ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo.
Una riforma su due direttrici
Il provvedimento, composto da sedici articoli, interviene lungo due assi principali, come ricostruisce il dossier parlamentare: da un lato la rivisitazione della valutazione della performance individuale e organizzativa, dall’altro la progressione di carriera e l’accesso alla dirigenza. Sul primo fronte, il testo modifica il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, la cosiddetta riforma Brunetta, mentre sul secondo interviene sul decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il testo unico sul pubblico impiego, ridisegnando le modalità di accesso alle qualifiche dirigenziali di prima e seconda fascia.
L’obiettivo dichiarato dal governo, come emerge dai lavori preparatori, è rafforzare il principio del merito, superare il fenomeno del cosiddetto appiattimento delle valutazioni e rendere più stretto il collegamento tra risultati raggiunti e retribuzione accessoria. Un obiettivo che nasce anche da un dato oggettivo segnalato dalla magistratura contabile: la Corte dei conti aveva rilevato, nel 2024, che in molti ministeri oltre il novanta per cento dei dipendenti riceveva valutazioni eccellenti, con premi massimi.
Il nuovo sistema di valutazione della performance
La misura più discussa riguarda il tetto alle valutazioni apicali. La legge stabilisce che, nell’ambito di ciascun ufficio dirigenziale generale, i punteggi più alti non possano essere attribuiti in misura superiore al 30% delle valutazioni effettuate per ciascuna categoria o qualifica, introducendo di fatto un meccanismo di distribuzione forzata dei giudizi.
Cambia anche la platea dei soggetti coinvolti nel processo di valutazione. Il sistema prevede una progressiva partecipazione di una pluralità di soggetti, interni ed esterni all’amministrazione: una componente di valutazione collegiale tra dirigenti, pensata per superare le asimmetrie nelle scale valutative e, ove possibile, una componente di valutazione della performance organizzativa da parte degli utenti esterni di riferimento. La performance individuale, inoltre, non sarà misurata soltanto sul raggiungimento degli obiettivi assegnati, ma anche in base a un insieme di caratteristiche trasversali, come la capacità di cooperare con colleghi e altre strutture, la capacità decisionale e l’attitudine a costruire gruppi di lavoro efficienti.
Un altro elemento rilevante riguarda la funzione di monitoraggio della performance. Con la riforma, il monitoraggio in corso di esercizio viene attribuito ai titolari della valutazione, rafforzando il ruolo dei dirigenti nella verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati alle proprie strutture. Gli OIV restano coinvolti nel sistema di valutazione, ma con funzioni di proposta non vincolante e di supporto metodologico, mentre la disciplina organica del loro ruolo è rimessa alla delega prevista dal provvedimento. Si tratta di un riposizionamento coerente con l’impianto complessivo della riforma, che accentua il nesso tra responsabilità gestionale, valutazione e risultati.
L’accesso alla dirigenza: due canali per la prima fascia
Il secondo pilastro della riforma riguarda le modalità di accesso alla dirigenza. Per la dirigenza di prima fascia, metà dei posti disponibili sarà destinata a percorsi di sviluppo di carriera dal ruolo dirigenziale di seconda fascia, riservati a chi ha maturato almeno cinque anni di anzianità, anche non continuativi, nel ruolo dirigenziale; l’altra metà continuerà a essere assegnata tramite procedure di concorso per titoli ed esami aperte anche all’esterno. Le amministrazioni dovranno indicare, entro il 31 dicembre di ogni anno, la programmazione triennale dei posti da ricoprire con concorso e di quelli che si libereranno per quiescenza.
È prevista anche una clausola transitoria: il personale dirigenziale di seconda fascia che, alla data di entrata in vigore della legge, abbia già maturato almeno 24 mesi in un incarico dirigenziale di livello generale potrà transitare alla prima fascia, senza svolgere le nuove procedure, a condizione di raggiungere complessivamente cinque anni di servizio in incarichi di livello generale o equivalenti.
Sul piano delle garanzie procedurali, la legge istituisce presso il dipartimento della funzione pubblica un albo degli esperti nella valutazione del personale, aperto sia a professionisti pubblici che privati, e per rafforzare la trasparenza delle commissioni i componenti saranno estratti a sorte e non potranno far parte della stessa commissione per due procedure consecutive, restando ferme le incompatibilità già previste per le commissioni concorsuali.
Le regioni e gli enti locali
Il provvedimento non si applica in modo automatico e uniforme su tutto il territorio. È prevista una clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome, mentre regioni ed enti locali possono avvalersi delle nuove procedure individuando i corrispondenti livelli dirigenziali secondo i propri ordinamenti, con il vincolo che il dirigente sovraordinato al candidato sia individuato nel superiore gerarchico competente.
Con l’approvazione definitiva, il quadro normativo primario è ormai fissato. La fase decisiva sarà adesso quella dell’attuazione concreta, perché saranno le modalità con cui le nuove disposizioni verranno applicate a determinare se la riforma riuscirà davvero a premiare il merito effettivo oppure a presentare alcune criticità che dovranno essere calibrate. Diversi aspetti tecnici dovranno infatti essere definiti nei prossimi mesi con provvedimenti di secondo livello.
Il testo integrale del disegno di legge, con il relativo iter parlamentare, è consultabile sulla scheda ufficiale del Senato: senato.it – A.S. 1778.